E-commerce è la traduzione in inglese di commercio elettronico.
La definizione di e-commerce/commercio elettronico è: la transazione e scambio di beni e servizi effettuati mediante l’impiego della tecnologia dell’informatica. Più specificatamente, si parla di e-commerce quando l’intero processo di vendita avviene totalmente on-line in modo automatizzato, attraverso il c.d. World Wide Web, facendo ricorso a server sicuri (protocollo HTTPS), con servizi di pagamento in linea (ad es. carta di credito).
L’e-commerce si effettua attraverso il sito web, che potremmo definire come un archivio digitale, in cui sono inseriti elementi informativi di varia natura (testi, fotografie, disegni, ecc.) tutelabili ai sensi del diritto d’autore.
La prima regolamentazione e-commerce da prendere in considerazione è la Direttiva comunitaria n. 2000/31/CE, ovvero la c.d. “Direttiva sul Commercio Elettronico”, recepita dall’Italia con il D.Lgs. n. 70/2003. Questa normativa si applica soltanto a due tipi di e-commerce:
Rimane, invece, escluso il settore C2C.
Il D.Lgs. n. 70/2003 si applica, ai sensi dell’art. 2, da un lato, a tutti i “prestatori” di servizi di commercio elettronico, intesi come qualsiasi “persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione” e, dall’altro, a qualsiasi “destinatario del servizio”, inteso come il “soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni”. Sono escluse dal campo di applicazione alcune attività specifiche quali, tra le altre, il gioco d’azzardo, i rapporti con l’amministrazione finanziaria, il trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni.
Il D.Lgs. n. 70/2003 ha introdotto:
Si ricorda anche che oltre alle norme sul commercio elettronico di cui al D.Lgs. n. 70/2003, si deve sempre far riferimento alle norme generali dettate dal Codice Civile e a quelle dirette alla specifica tutela dei consumatori contenute nel c.d. Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005).
Tornando al D.Lgs. n. 70/2003, in base all’art. 7, il sito deve indicare in modo chiaro, facilmente accessibile e aggiornato:
In base all’art. 21 del D.Lgs. n. 70/2003, la mancata indicazione sul sito web aziendale delle informazioni generali obbligatorie è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 a Euro 10.000,00.
È necessario evidenziare, inoltre, che in base al D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA) la Partita IVA deve sempre essere pubblicata sull’home page del sito web.
Di poi, il sito deve fornire tutte le informazioni relative alle caratteristiche dei beni o servizi venduti. Inoltre devono essere specificate le modalità di conclusione del contratto.
Ogni comunicazione deve essere chiara e basata sul principio di lealtà in materia di transazione commerciale.
Le comunicazioni di marketing sono ritenute parte integrante della vendita e-commerce. In particolare, le comunicazioni commerciali devono essere subito chiaramente identificabili come tali e, sin dal primo invio, devono contenere, in modo chiaro e inequivocabile, una specifica normativa diretta ad evidenziare, in particolare:
La normativa sul commercio elettronico prevede una serie di obblighi di contenuto informativo e operativo da rispettare nel corso della conclusione del contratto telematico. Tale disciplina può essere derogata solo in caso di rapporti tra imprenditori, mentre è assolutamente inderogabile se il destinatario del servizio è un consumatore (vd. art. 12 e art. 13 del D.Lgs. n. 70/2003).
Più nel dettaglio, prima che il consumatore porti a termine l’acquisto deve essere informato circa:
Come anticipato, il commercio elettronico è soggetto anche alle norme dirette alla specifica tutela dei consumatori, ora contenute nel c.d. Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005).
La disciplina del Codice del Consumo si applica solo quando l’e-commerce è un B2C, cioé l’impresa vende a consumatori che acquistano per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale e, quindi, per scopi personali.
Il Codice del Consumo in parte ribadisce i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 70/2003, dall’altra introduce tutele ulteriori:
A livello europeo, si ricorda che nel quadro del c.d. New Deal per i Consumatori, è entrata in vigore la Direttiva 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, con l’obiettivo di portare ad una migliore applicazione e ad una modernizzazione delle norme dell’Unione Europea relative alla protezione dei consumatori.
Con la Direttiva 2161 l’Unione Europea intende modernizzare le norme esistenti in linea con lo sviluppo digitale e rafforzare gli strumenti per migliorare i diritti dei consumatori: le nuove norme garantiranno, tra l'altro, una maggiore trasparenza dei mercati online; sarà specificato più chiaramente se i prodotti sono venduti da un commerciante, o da un privato e le recensioni e le sponsorizzazioni false saranno vietate; i venditori non potranno più pubblicizzare riduzioni di prezzo false e i siti di confronto dei prezzi dovranno informare i consumatori in merito ai criteri di classificazione; le nuove norme garantiranno anche il rispetto dei diritti dei consumatori assicurando un risarcimento alle vittime di pratiche commerciali sleali e imponendo sanzioni in caso di "situazioni di danno collettivo", che colpiscono consumatori in tutta l’UE.
Entro il 28 novembre 2021 gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla Direttiva 2161; tali disposizioni saranno dagli stessi Stati membri applicate a decorrere dal 28 maggio 2022.
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Privacy dell’Unione Europea comunemente chiamato con l’acronimo GDPR. Dal punto di vista legislativo, l’adozione del GDPR ha comportato l’abrogazione delle norme relative alla protezione dei dati personali contenute nel D.Lgs. 196/2003 (il cd. Codice della Privacy) divenute incompatibili.
Le nuove norme prevedono una serie di adempimenti per aziende e per pubbliche amministrazioni ma, sono soprattutto i siti web, inclusi i blog personali e gli store online, ad essere interessati dalle novità.
Ebbene, la c.d. “normativa privacy” riguarda soltanto i siti web che raccolgono dati personali degli utenti. Se abbiamo ad esempio un sito vetrina fine a se stesso (dove c’è una pagina dedicata ai prodotti commercializzati dall’impresa, una pagina di presentazione dei valori dell’azienda e un’altra dedicata a dare info sui contatti dell’azienda) allora l’adeguamento potrebbe essere superfluo. Ma basta che siano installati dei cookie, oppure che ci sia un form di contatto, o un social widget o Google Analytics, allora il tuo sito web si deve uniformare alla normativa europea perché tratta i dati personali degli utenti.
Pertanto, oggi, ogni sito internet deve redigere la privacy policy in base a come raccoglie i dati degli utenti e all’uso che ne fa. Non esiste quindi un modello standard di adeguamento sito web al GDPR.
Una volta che il sito web si è conformato al GDPR, gli obblighi non finiscono: la protezione dei dati prosegue lungo tutta la durata del trattamento, fino alla loro cancellazione.
Attraverso il sito internet devono essere garantiti tutti i diritti e rispettati tutti i principi che sono alla base del GDPR: non entrano in gioco solo i moduli che riguardano il consenso e che appaiono sul front-end del sito, ma anche i plug-in installati, i codici di tracciamento, il CMS utilizzato e la piattaforma hosting su cui è ospitato. Quindi per essere conformi alla normativa privacy ci vuole sicuramente il supporto di una persona esperta per non rischiare multe pesanti.
L’informativa privacy è il documento più importante, da cui si deduce se il titolare del sito ha investito nel conformarsi al GDPR, o se ha copiato il documento da qualche parte, senza adeguarlo alle sue esigenze. La privacy policy descrive le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il contenuto e usufruiscono dei servizi proposti dal sito stesso.
Il Regolamento Europeo è molto chiaro sulle informazioni minime che devono essere presenti nella policy:
Per completare il quadro, si specifica anche che quando l’e-commerce si occupa della vendita di merci prodotte da terzi, si pone anche la questione dell’utilizzo di immagini e copy del brand protetti dal diritto d’autore.
Per quanto riguarda le fotografie bisogna distinguere due tipi di immagini:
Sicuramente un’impresa e-commerce non può essere improvvisata.
Oltre a prevedere una strategia di marketing ben definita e un previo studio del mercato, il negozio deve essere messo on-line solo una volta che abbia tutti i requisiti per essere a norma di legge.
Non si può rinviare ad un secondo momento l’adeguamento alla normativa e-commerce o al GDPR, perché si rischia di dover poi affrontare delle spese molto alte.
Bisogna prevedere anticipatamente gli strumenti di marketing che saranno utilizzati, affinché si inseriscano le apposite diciture che permettono di far promozione ai lead acquisiti.
Bisogna informarsi se per i prodotti che saranno venduti è necessario far riferimento anche a normative specifiche.
Per tutto questo procedimento è impensabile il fai da te.
A nostro parere, è necessario affidarsi a professionisti esperti fra cui un legale specializzato nel diritto del web.
Articolo realizzato con il contributo dell' Avv. Sara Quiriconi